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TELEFONIA E DISSERVIZI: L’AUTORITA’ INDENNIZZA GLI UTENTI

Diniego di recesso, indebite sospensioni e mancati riscontri a reclami: i gestori telefonici devono indennizzare l’utente

Rimborsi costi di ricarica per cellulari: l’AGCom dice no alla retroattività

 L’Autorità garante delle comunicazioni assolveWind e Vodafone e sanziona Telecom e BT Italia

 Il 27 marzo 2013 l’Autorità garante delle comunicazioni, con le delibere n. 16/13/CIR e n. 20/13/CIR,  ha esaminato due segnalazioni di utenti di telefonia mobile Wind e Vodafone, che avevano chiesto l’applicazione della Legge 40/07 (altrimenti nota come legge Bersani), che aveva abolito i costi di ricarica dal 2007, anche per le annualità pregresse dal 2002 al 2007, sostenendo la tesi dell’illegittimità di tali costi anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore della normativa. Molto semplicemente, l’AGCom si limita ad osservare che la legislazione in questione non ha previsto in alcuna maniera la retroattività nell’applicazione, e dunque è costretta ad archiviare le due istanze contro Wind e Vodafone, non avendo alcun elemento o “appiglio” normativo per soddisfare le contestazioni dei consumatori in questione. In realtà, aggiungiamo noi, l’Autorità non poteva in alcun modo aprire seppure un minimo spiraglio in tal senso, poiché questo avrebbe costituito un illustre precedente per scatenare un’autentica ondata di richieste di rimborsi dei costi di ricarica sostenuti dai consumatori italiani prima dell’entrata in vigore della legge 40/07.

 

Sempre il 27 marzo 2013 l’AGCom, con le DELIBERE n. 17/13/CIR e n. 18/13/CIR, ha esaminato due contestazioni contro BT Italia, che lamentavano l’uno il mancato rispetto del diritto di recesso esercitato regolarmente entro i 10 gg. previsti dall’art. 64 del Codice del Consumo, con relativa interruzione indebita del servizio telefonico, e l’altro l’applicazione di un’opzione tariffaria diversa da quella concordata in sede contrattuale, con l’emissione indebita di fatture successive alla conseguente migrazione dell’utente e la grave mancata risposta al reclamo dello stesso. Nel primo caso l’Autorità Garante ha accolto in pieno le rimostranze e le richieste del consumatore, stabilendo un rimborso di euro 1.180,00 per l’illegittima sospensione del servizio operata da BT Italia, calcolata coi parametri previsti dalla Delibera AGCom n. 73/11/CONS. Nel secondo caso, l’Autorità accoglieva parzialmente la contestazione dell’utente, ritenendo che il contratto in questione fosse avvenuto in modo regolare, con la sottoscrizione da parte del cliente del piano tariffario, e che quindi non si trattasse di una pratica commerciale scorretta ex D.L. 146/07, ma accogliendo la richiesta dell’utente in merito allo storno delle fatture successive alla migrazione della linea e al mancato riscontro al reclamo effettuato in merito: 364 euro l’indennizzo deciso in tal senso dall’AGCom.

 

Infine, sempre in data 27 marzo 2013 l’AGCom, con la Delibera n. 19/13/CIR, ha accolto “in toto” la richiesta di un’utenza imprenditoriale che aveva lamentato l’interruzione del servizio telefonico e dell’adsl, da parte di Telecom Italia, per ben 2 volte e per circa 3 mesi su due linee telefoniche, causando un notevole danno all’esercizio della stessa attività dell’azienda. L’azienda telefonica si è difesa, adducendo a motivazione del disservizio il furto di cavi telefonici, che avrebbe comportato l’interruzione improvvisa del servizio. Ma l’Autorità ha ritenuto tale spiegazione assolutamente insufficiente, sia perché comunque l’operatore telefonico è tenuto ad offrire sempre il servizio e ad intervenire in tempo debito per la risoluzione di eventuali problematiche o guasti, sia perché nel caso di che trattasi l’interruzione della linea è stata lunga e addirittura ripetuta, e dunque l’azienda non ha messo in campo le giuste contromisure per garantire il servizio all’utente. Non solo, ma Telecom Italia non ha nemmeno riscontrato per tempo, ovvero entro 30gg., il reclamo dell’utente. Per tutti questi motivi l’AGCom ha deliberato un indennizzo di euro 2.819,50 per l’utente, calcolandolo sempre coi parametri della Delibera AGCom n. 73/11/CONS, che impone un risarcimento di 15 euro al giorno per la sospensione della linea telefonica e di altrettanti euro per l’interruzione dell’adsl, moltiplicando tale indennizzo per le due linee telefoniche in questione, e imponendo a telecom Italia anche il risarcimento per il mancato riscontro al reclamo.

 

Questi procedimenti la fondamentale importanza della Delibera AGCom n. 73/11/CONS che, dopo anni di battaglie delle associazioni dei consumatori, ha condotto finalmente ad una normativa chiara in tema di indennizzi per qualsiasi disservizio lamentato dagli utenti, uniformando per tutti gli operatori telefonici i risarcimenti da erogare ai consumatori per ogni tipo di disservizio arrecato.

 

 

 

 

 

 

 

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