GAS, RIMBORSI PER MANCATE LETTURE

C’è una vecchia delibera dell’Autority dell’Energia, la n. 229 del 2001, che è praticamente ignorata, sia dai gestori del gas che dagli stessi consumatori.

Cosa stabilisce questa normativa? Un principio fondamentale: IL CONTATORE DEL GAS DEVE ESSERE LETTO OGNI 6 MESI, in caso di consumo annuo superiore ai 500 mc. (il 90% degli utenti), E UNA VOLTA L’ANNO, nel caso di consumi al di sotto dei 500 mc.

Se questa lettura non viene effettuata, allora scatta un indennizzo per il cliente, di 25 euro per la prima mancata lettura, di 50 euro per la seconda mancata lettura, di 100 euro per la terza, e via via raddoppiando.

Questo significa che, per esempio, in caso di mancate letture per un periodo di due anni, il consumatore ha diritto al rimborso di ben 375 euro!

Va precisato che il misuratore, ovviamente, deve essere accessibile, ossia sistemato per strada, e non sul terrazzo o sul balcone, perchè in tal caso il gestore può affermare di non aver trovato a casa l’utente e di non aver potuto effettuare la lettura.

Il consiglio nostro è di portare le vostre bollette del gas presso le nostre sedi, in modo da appurare se vi sono mancate letture e quindi il diritto ad un bell’indennizzo.

E’ una delle tante conquiste delle associazioni dei consumatori: sfruttiamola!

 

Elenco delle attività commerciali convenzionate

Leggi tutto

Consumatori e benessere degli animali

Leggi tutto

Archivio dei bollettini d'informazione

Leggi tutto