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Utenze (acqua, luce, gas, tel, TV) - Polidream - Page 8

ENEL ENERGIA, SIAMO ALLA TRUFFA!


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Enel Energia continua ancora nella sua martellante campagna "porta a porta", tesa a far disdettare agli utenti i contratti di energia elettrica o/e di gas.

Ma la campagna ha sempre i contorni della pratica scorretta e sleale, perchè ai consumatori viene sempre dato ad intendere che si tratta sempre della "vecchia" Enel e perchè si promettono cifre iperboliche di presunti sconti, che poi non si riscontrano sulle bollette.

Ultimamente, però, si sta oltrepassando il limite della decenza: infatti sono decine e decine i reclami giunti presso le nostre sedi, da parte di consumatori che non hanno mai sottoscritto alcun contratto con Enel Energia, ma si sono visti recapitare le fatture. Indagando a fondo e chiedendo la copia di tali contratti, abbiamo scoperto che non erano mai stati firmati dagli utenti, ma probabilmente dagli stessi venditori. Che, è bene ricordarlo, fanno parte di strutture esterne al gruppo Enel e hanno tutto l’interesse a fare quanti più contratti possibili e nei modi più disparati. Senza alcuna preparazione professionale e senza alcuna sensibilità nei confronti dei consumatori!

Occorre tornare a fare un po’ di chiarezza, e l’Autority dell’Energia dovrebbe fare anche la sua parte, controllando e sanzionando questi comportamenti a dir poco illegittimi.

Intanto ripetiamo ai consumatori che Enel Energia non ha nulla a che fare con Enel Servizio Elettrico, perchè l’una fa parte del mercato e l’altra, invece, del settore vincolato. E’ logico, a questo punto, che Enel Energia debba quanto meno cambiare nome, senza indurre così confusione per i consumatori, desiderosi solamente di riuscire a risparmiare sulle tariffe.

Inoltre, a proposito di tariffe, Enel Energia millanta sconti che poi non si ritrovano nelle bollette, tanto che gli utenti fanno subito istanza per rientrare nella vituperata "vecchia" Enel.

Rivolgiamo un accorato appello ad Enel Energia, azienda con la quale le associazioni dei consumatori hanno stretto anche un protocollo d’intesa: BASTA CON QUESTE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE! BASTA CON QUESTE ESTERNALIZZAZIONI DA DILETTANTI! TORNIAMO AI CONTRATTI CORRETTI FATTI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE ENEL E DA AZIENDE SPECIALIZZATE!

ESENZIONE CANONE RAI PER GLI OVER 75


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Finalmente operativo l’articolo della Finanziaria 2008, che aveva esentato dal canone RAI gli over 75 con basso reddito.

La Circolare n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 settembre 2010 ha dato tutte le direttive per poter usufruire di tale agevolazione, applicando la stessa legge in maniera retroattiva.

In altre parole, non solo dal 2011 le fasce interessate non pagheranno più l’abbonamento alla Tv, ma potranno anche chiedere il rimborso degli importi versati dal 2008 al 2010, ovvero più di 300 euro!

Ovviamente, è bene chiarirlo e questo è stato oggetto di una nostra precisa denuncia, la cosa riguarda solamente gli anziani che hanno superato i 75 anni, che vivono da soli o col coniuge, e che non superano il reddito di 6.714,00 euro l’anno.

Praticamente, l’esenzione riguarda solo gli over 75 singles e con pensione minima.

In ogni caso, è un primo passo ed è una vittoria delle associazioni dei consumatori, come la nostra, che da sempre si batte a favore delle fasce più deboli. Adesso, una volta fatta applicare quella che era una norma sacrosanta e ancora non rispettata, si tratterà di far alzare il massimale del reddito, magari raddoppiandolo, in modo da comprendere almeno le coppie di anziani pensionate al minimo.

Le nostre sedi sono a disposizione dei consumatori interessati, sia per la richiesta di esenzione che per l’istanza di rimborso.

 

TELEFONIA: RIVOLUZIONE NEI RIMBORSI


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Stavolta l’Autority delle Comunicazioni è stata di parola: aveva promesso una delibera che chiarisse per tutti i gestori telefonici, e una volta per tutte, gli importi degli indennizzi a favore degli utenti danneggiati, e la normativa è finalmente operativa da febbraio 2011 (Delibera n. 73/11/CONS).

La delibera finalmente mette la parola fine ai rimborsi zero per tutti i consumatori che lamentavano una serie di comportamenti illegittimi e negligenti delle aziende telefoniche: dalle ritardate attivazioni alle mancate portabilità, dai guasti non riparati alle sospensioni indebite, e via dicendo.

Adesso c’è totale chiarezza e, anche se non tutti gli importi decisi ci trovano d’accordo, va detto che l’Autority ha preso di petto il problema ed ha aumentato notevolmente la tutela a favore dei consumatori, specie se si pensa che vi erano delle aziende, come TeleTu, H3G o Tiscali, che non concedevano mai un centesimo ai clienti vessati.

Polidream Assoutenti ha preparato una tabella sintetica ed esplicativa della casistica e degli indennizzi previsti.

ATTIVAZIONE OMESSA O RITARDATA: € 7,50 al g. (€ 15,00 affari)

SERVIZIO SOSPESO O CESSATO: € 7,50 al g. (€ 15,00 affari)

INTERRUZIONE O GUASTO SERVIZIO: € 5,00 al g. (€ 10,00 affari)

MALFUNZIONAMENTO SERVIZIO: € 2,50 al g. (€ 5,00 affari)

PORTABILITA’ OMESSA O RITARDATA: € 5,00 al g. per fissi (€ 10,00 affari); € 2,50 al g. per cellulari (€ 5,00 affari)

SERVIZI NON RICHIESTI: € 5,00 al g.

TARIFFE NON RICHIESTE: € 1,00 al g.

PERDITA NUMERAZIONE: € 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo (€ 400,00 affari e max € 1.000,00)

INSERIMENTO IN ELENCO OMESSO OD ERRATO: € 200,00 all’anno (€ 800,00 affari) 

RISCONTRO AI RECLAMI MANCATO O RITARDATO: € 1,00 al g. (max € 300,00)

Questo significa, per fare qualche esempio, che chi ha avuto la solita attivazione di un contratto non richiesto e l’ha dovuto subire per 6 mesi, avrà diritto a circa 900 euro di rimborso; oppure, chi è stato cessato erroneamente per un mese, avrà un rimborso di 225 euro; o, infine, un’azienda omessa in elenco per due anni, avrà un indennizzo di 1.600 euro; e via dicendo.

Adesso si tratta di far sapere a tutti i consumatori l’esistenza di questi sacrosanti diritti, frutto delle nostre decennali battaglie, perchè è ovvio che le aziende telefoniche contano, come al solito, sulla disinformazione, tanto più che nessun telegiornale ha dato questa importantissima notizia (la cosa non ci stupisce, visto che le stesse aziende foraggiano tutte le televisioni, con i loro spot pubblicitari!).

Infatti nei prossimi mesi la nostra associazione farà ogni tipo di iniziativa per informare in merito tutti i consumatori.

PROGETTO “TUTELA GIURIDICA” – SEMINARIO DI FORMAZIONE


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Nell’ambito delle attività relative al progetto "Tutela Giuridica", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite del Settore Commercio della Regione Puglia, Polidream Assoutenti organizza per sabato 8 maggio 2010 l’apposito seminario di formazione per i propri operatori di sportello.

Tenuto conto che le nostre sedi sono ormai 40 e coprono due regioni e otto province, si può ben capire come la formazione professionale dei nostri collaboratori sia molto importante, per informare, educare e tutelare ancora meglio i consumatori.

Infatti, l’obiettivo del progetto è quello di garantire l’informazione ai consumatori sulla tutela giuridica e sulle forme di accesso alla giustizia in caso di reclamo in qualsiasi settore, dalle utenze ai tributi, dalle banche alle assicurazioni, dal commercio alle poste, dai trasporti all’alimentazione.

Lo strumento che riesce a risolvere tali controversie è quello della procedura di conciliazione, una valida forma alternativa di giustizia, rapida, semplice, efficace, trasparente e gratuita.

Questo il programma del seminario:

“TUTELA GIURIDICA”

Programma generale di intervento 2009 della Regione Puglia, realizzato con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI SPORTELLO

SABATO 8 MAGGIO 2010 – VIA FALCONE 12

DIREZIONE REGIONALE POLIDREAM ASSOUTENTI

 

Presidente Regionale ANGELA MANNARINI

 

Introduzione e obiettivi del progetto

Gestione dei reclami

La conciliazione

I protocolli d’intesa con le Aziende

 

AVV. FRANCESCO LOSITO

 

Telefonia

Analisi della bolletta

Casistica dei reclami: traffico – tariffa – disdetta e recesso – errori ed omissioni

Modalità di reclamo

Modalità di conciliazione

Riferimenti normativi

Numeri utili

  

Segretario Regionale STEFANO MODUGNO

 

Acquedotto ed Energia

Analisi della bolletta

Casistica dei reclami: consumi e fatturazione – errori e guasti

Modalità di reclamo

Modalità di conciliazione

Riferimenti normativi

Numeri utili

LUCE: LE AZIENDE NON RISPETTANO I PATTI


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SORGENIA: un utente reclama regolarmente una fattura in scadenza a fine aprile, dopo una settimana vede arrivare a casa un addetto ENEL per la disattivazione della fornitura!

ENEL SERVIZIO ELETTRICO: un consumatore va nella sua seconda casa e nota che il servizio elettrico non c’è più. Cos’è successo? E’ successo che l’ultima fattura non era giunta al solo indirizzo, e non era arrivata nemmeno la raccomandata di preavviso della disattivazione. Cosicchè l’ENEL aveva staccato la luce e, ciliegina sulla torta, disdetta il contratto e poi lo riattiva, addebitando all’utente la bellezza di 85 euro! Un cliente che ha sempre pagato regolarmente le bollette da 40 anni!

Sono solo due esempi delle ingiustizie e delle furbate quotidiane che il consumatore italiano è costretto a subire da parte delle aziende elettriche; e la liberalizzazione ha peggiorato, e non migliorato, l’andazzo.

Ma la cosa più scandalosa è che questi gestori hanno tutti, diciamo tutti, stipulato dei protocolli d’intesa con le associazioni dei consumatori, che prevedono innanzitutto il rispetto degli utenti e delle normative a tutela dei consumatori!

Invitiamo queste aziende a rispettare i patti sottoscritti, e soprattutto ad istituire dei tavoli di monitoraggio dell’andamento del servizio, ovviamente con la presenza delle associazioni dei consumatori, in modo da evitare comportamenti estremi e soprusi ai danni dei consumatori, magari causati da negligenze o atteggiamenti superficiali di impiegati e funzionari poco attenti e responsabili.

All’Autority dell’Energia, invece, diciamo che ci sono alcune regole da cambiare, fra cui quelle sulla disattivazione della fornitura e sulla risoluzione contrattuale, prevedendo che l’azienda elettrica contatti prima il consumatore, non solo tramite raccomandata, ma anche per via telefonica o per posta elettronica: basterebbero questi elementari accorgimenti per evitare comportamenti iniqui nei confronti degli utenti.

GAS, RIMBORSI PER MANCATE LETTURE


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C’è una vecchia delibera dell’Autority dell’Energia, la n. 229 del 2001, che è praticamente ignorata, sia dai gestori del gas che dagli stessi consumatori.

Cosa stabilisce questa normativa? Un principio fondamentale: IL CONTATORE DEL GAS DEVE ESSERE LETTO OGNI 6 MESI, in caso di consumo annuo superiore ai 500 mc. (il 90% degli utenti), E UNA VOLTA L’ANNO, nel caso di consumi al di sotto dei 500 mc.

Se questa lettura non viene effettuata, allora scatta un indennizzo per il cliente, di 25 euro per la prima mancata lettura, di 50 euro per la seconda mancata lettura, di 100 euro per la terza, e via via raddoppiando.

Questo significa che, per esempio, in caso di mancate letture per un periodo di due anni, il consumatore ha diritto al rimborso di ben 375 euro!

Va precisato che il misuratore, ovviamente, deve essere accessibile, ossia sistemato per strada, e non sul terrazzo o sul balcone, perchè in tal caso il gestore può affermare di non aver trovato a casa l’utente e di non aver potuto effettuare la lettura.

Il consiglio nostro è di portare le vostre bollette del gas presso le nostre sedi, in modo da appurare se vi sono mancate letture e quindi il diritto ad un bell’indennizzo.

E’ una delle tante conquiste delle associazioni dei consumatori: sfruttiamola!

AQP, VECCHI CONTATORI E VECCHI VIZI


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Ci sono giunte decine e decine di segnalazioni da parte di utenti dell’Acquedotto Pugliese, che lamentano il cambio dei contatori dell’acqua in totale loro assenza.

Il cambio del misuratore, sia in caso di guasto, sia in caso di obsolescenza, va sempre effettuato in presenza del titolare del contratto di fornitura idrica, o di suo familiare o delegato. E questo per permettere al consumatore, ovviamente, di rendersi conto dell’eventuale problema, e soprattutto della numerazione finale dello stesso contatore sostituito.

Non è che non ci fidiamo dei tecnici dell’AQP, ma siccome errare è umano, potrebbe succedere che il numero finale sia sbagliato, facendo ovviamente uscire successivamente delle bollette altrettanto sbagliate. Poi comincerebbe per l’utente un’autentica via crucis per provare l’errore, costringendolo a chiedere la fotolettura ottica del contatore, o addirittura la verifica tecnica dello stesso misuratore.

Chiediamo ai vertici dell’AQP, anche in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto fra noi e l’azienda, di abbandonare tali comportamenti vessatori, altrimenti saremmo costretti ad intraprendere le opportune azioni, fra cui quella inibitoria consentita dal Codice del Consumo.

LE SANZIONI DELL’AUTORITY DELLE COMUNICAZIONI


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RIPORTIAMO INTEGRALMENTE UN COMUNICATO DELL’AGCOM, COL QUALE FINALMENTE SI IRROGANO DELLE DURE SANZIONI AD UNA SERIE DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI E VESSATORI DA PARTE DI COMPAGNIE TELEFONICHE. SE L’AUTORITY CONTINUA COSI’, ALLORA POTREMO FINALMENTE COMINCIARE A RINGRAZIARLA DELLA SUA ESISTENZA!

Sanzioni per 932mila euro per comportamenti

illegittimi degli operatori di telecomunicazioni.

L’utente che chiama per un reclamo ha il diritto di conoscere il codice

identificativo dell’operatore di call center e il numero della pratica che lo riguarda. Lo ha ribadito il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riunitosi sotto la presidenza di Corrado Calabrò, che ha deliberato oggi una multa di complessivi 290mila euro a carico di Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, Fastweb, Tiscali Italia e Opitel-Tele2.

Il giro di vite deciso dall’Agcom arriva al termine di un’intensa

attività di verifica sul comportamento delle compagnie telefoniche, avviata sulla base di numerose denunce inoltrate dagli utenti. Dagli accertamenti effettuati è infatti emerso che, in violazione della delibera 79/09/CONS, gli operatori coinvolti non hanno fornito in molti casi né il codice dell’operatore nel messaggio preregistrato previsto dalla normativa, né il codice della pratica di reclamo, anche dietro richiesta esplicita da parte dell’utente.

La disciplina dell’Autorità stabilisce infatti che l’utente ha diritto, quando chiama il call center di un operatore, di conoscere l’identificativo della sua pratica nonché dell’operatore che risponde, al fine di evitare inutili e dispendiose chiamate senza esito. L’Autorità ha effettuato una serie di ispezioni dalle quali è emerso che diversi operatori non applicavano correttamente quanto disposto dall’Agcom.

L’Autorità ha inoltre sanzionato la società H3G con una multa di

58mila euro dopo aver accertato che la società non fornisce assistenza telefonica gratuita ma addebita un costo di 0,33 euro agli utenti che chiamano il servizio di assistenza clienti (il numero 133). Il Consiglio ha deciso di diffidare H3G dalla prosecuzione di tali comportamenti.

Nella riunione odierna il Consiglio dell’Autorità ha inoltre contestato

altri comportamenti illegittimi ad operatori di telecomunicazioni. In

particolare, sono state comminate sanzioni per:

la mancata interruzione del processo di portabilità nonostante

l’esercizio del diritto di recesso nei termini e nelle modalità di legge.

La sanzione di 290mila euro è stata irrogata a BT Italia (232mila

euro) per quattro casi di violazione accertata e Wind Telecomunicazioni (58mila euro) per un caso di violazione accertata;

il passaggio ad un altro operatore in assenza della preventiva

acquisizione del consenso del titolare della linea. Il procedimento

sanzionatorio, avviato su segnalazione di un utente, ha portato a

sanzionare Wind Telecomunicazioni per 58mila euro;

la mancata comunicazione all’Autorità dell’indirizzo Internet relativo

ai piani tariffari e alle relative condizioni contrattuali e la mancata

pubblicazione sul sito web della società dell’elenco delle offerte vigenti. Per tale violazione sono state comminate sanzioni alle

società Visitel (58mila euro) e Unidata (58mila euro);

la fornitura di servizi a sovrapprezzo attraverso l’utilizzo di

numerazioni diverse da quelle stabilite dal Piano di numerazione.

L’accertamento della violazione ha condotto a sanzionare la società

Noatel con una multa di 120mila euro.

ACQUEDOTTO, ANCORA AUMENTI


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I consumatori pugliesi se ne saranno già accorti quando hanno aperto le prime bollette dell’acqua del 2010. Le tariffe sono aumentate ancora una volta, con un’aliquota percentuale molto, ma molto più elevata del tasso d’inflazione, ormai prossimo allo zero.

Invece il prezzo dell’acqua è salito di ben il 6%!!!

Le tariffe sono decise per legge non dallo stesso Acquedotto Pugliese, ma dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.).

Che ovviamente ha deciso tutto senza preoccuparsi di consultare in merito le associazioni dei consumatori! Per giunta, decidendo un iperaumento, non suffragato nemmeno da un piano di investimenti atto a migliorare il servizio per i consumatori.

Certo, l’Acquedotto Pugliese ha convocato le associazioni, illustrando una serie di provvedimenti atti a ridurre le perdite idriche e ad aumentare la qualità del servizio, specialmente nelle zone annosamente carenti (vedi Salento). Ma per ora gli utenti pugliesi non hanno visto nulla. O meglio, qualcosa l’hanno vista: gli aumenti tariffari.

E’ un gioco che non ci piace, perchè prima si fa vedere e toccare il servizio, e solo dopo si possono chiedere aumenti.

La nostra associazione sta studiando la contromossa: non solo reclamare presso l’A.A.T.O., ma informare della cosa la Regione Puglia e il Ministero preposto, in modo da appurare la legalità di tali aumenti. Ovviamente, terremo informati tutti i consumatori: alla prossima puntata!

GAS: CONTATORI E PIU’ GARANZIE


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Sostituzione gratuita del contatore; restituzione di eventuali somme non dovute; maggiori garanzie sulla ricostruzione dei consumi effettivi: sono queste le ulteriori garanzie a tutela dei consumatori, introdotte in caso di malfunzionamento del contatore gas.

Nel caso in cui si accerti un malfunzionamento del contatore, con la delibera ARG/gas 7/10, che innova il Testo Unico della qualità per i servizi del gas, l’Autorità ha previsto la sua sostituzione, senza alcun onere per il cliente, ed il diritto ad un’esatta ricostruzione dei consumi, a partire dall’ultima lettura ritenuta valida dal consumatore stesso. Al consumatore viene quindi garantita anche la restituzione di quanto eventualmente ingiustamente pagato.  

 

 L’Autorità ha anche stabilito che quando non è possibile determinare con certezza il momento in cui il contatore ha iniziato a non funzionare correttamente, il distributore deve garantire la ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra l’ultima lettura (validata dal distributore e non contestata dal cliente) e la data di verifica sul posto del contatore o quella della sua sostituzione per la verifica presso un laboratorio qualificato.

 

Se non fossero disponibili letture validate, la ricostruzione dei consumi deve essere fatta risalendo fino ad un massimo di cinque anni. Inoltre, se la ricostruzione fosse sfavorevole al consumatore, nel caso in cui il distributore non avesse rispettato la regolazione vigente (in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei contatori), al cliente non può essere addebitato l’importo derivante dalla ricostruzione.

Insomma, l’ennesima vittoria dei consumatori!