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Continuano a fioccare i reclami presso i nostri sportelli sulla questione dell’applicazione dell’IVA al 21%.
In pratica, la nuova aliquota è entrata in vigore ad ottobre 2011, ma nelle bollette di conguaglio di luce e gas, comprendenti periodi antecedenti a tale data, i gestori del servizio applicano l’IVA al 21% anche per il passato.
Le aziende, su nostra sollecitazione, si sono rifugiate nel solito pretesto, adducendo cioè che il DPR 633/72 (la legge che introdusse l’IVA, per capirci) afferma che vale la data della fatturazione. E quindi, se si fattura dopo l’ottobre 2011 anche periodi antecedenti, va calcolata la nuova aliquota, secondo loro.
Purtroppo per loro non è così! Per il semplice motivo che per l’energia elettrica la normativa impone almeno un conguaglio l’anno, mentre addirittura per il gas il conguaglio obbligatorio è semestrale: e dunque i periodi antecedenti non dovevano nemmeno esistere, perchè i gestori del servizio avrebbero dovuto fatturare a conguaglio molto prima.
Ne consegue che i consumatori che hanno ricevuto tali bollette sono da rimborsare; e pertanto chiediamo a tutti gli utenti interessati di recarsi presso le nostre sedi per attivare la pratica di rimborso o di contestazione delle fatture in questione.
