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Dicembre, 2006 - Polidream

BUONE FESTE AI CONSUMATORI


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Auguriamo a tutti i consumatori un buon natale e felice anno nuovo!

REGIONE: COME RISPARMIARE SULLA SANITA’


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Il buco alla sanità pugliese era prevedibile, e se non si incide sul nodo della spesa farmaceutica non si giungerà mai a nulla.

Ma noi non intendiamo la spesa dei cittadini, noi parliamo dei medicinali comprati dalle stesse AASSLL, dagli ospedali e da ogni tipo di struttura sanitaria.

I malati, ormai, sono controllati a vista dai loro medici curanti, che sanno di loro fino all’ultima pillola tenuta. Sono gli ospedali che non hanno alcun controllo. Ma soprattutto acquistano i farmaci dalle solite case farmaceutiche, senza badare assolutamente al risparmio.

Lo diciamo da anni, non c’è da inventare nulla: basta prendere gli esempi positivi che ci sono in giro, nella stessa Italia.

Per esempio, in Umbria non esiste nessun tipo di ticket, nè sui farmaci nè sul pronto soccorso. E perchè?

Perchè la Regione Umbria già da anni indice aste on line per l’acquisto di ogni tipo di medicinali, risparmiando alla fine più del 40% sulla spesa finale!

A quando anche in Puglia questa illuminante soluzione?

REGIONE: COME RISPARMIARE SULLA SANITA’


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Il buco alla sanità pugliese era prevedibile, e se non si incide sul nodo della spesa farmaceutica non si giungerà mai a nulla.

Ma noi non intendiamo la spesa dei cittadini, noi parliamo dei medicinali comprati dalle stesse AASSLL, dagli ospedali e da ogni tipo di struttura sanitaria.

I malati, ormai, sono controllati a vista dai loro medici curanti, che sanno di loro fino all’ultima pillola tenuta. Sono gli ospedali che non hanno alcun controllo. Ma soprattutto acquistano i farmaci dalle solite case farmaceutiche, senza badare assolutamente al risparmio.

Lo diciamo da anni, non c’è da inventare nulla: basta prendere gli esempi positivi che ci sono in giro, nella stessa Italia.

Per esempio, in Umbria non esiste nessun tipo di ticket, nè sui farmaci nè sul pronto soccorso. E perchè?

Perchè la Regione Umbria già da anni indice aste on line per l’acquisto di ogni tipo di medicinali, risparmiando alla fine più del 40% sulla spesa finale!

A quando anche in Puglia questa illuminante soluzione?

AEREI: E’ VERO LOW COST?


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Ci sono dappertutto. Ci perseguitano. Non mancano mai nessun appuntamento con i consumi o con le utenze.

Sono i costi fissi, i canoni, le ricariche, e via dicendo.

E non mancano nemmeno quando si vola e si acquista un biglietto aereo. Compri un biglietto che si pubblicizza a 50 euro, alla fine ne paghi 80: perchè?

Perchè ci sono le tasse governative, le tasse aeroportuali, il fuel surcharge, i costi assicurativi!

Ma è proprio difficile pensare ad un prezzo "tutto compreso"? E’ impossibile un accordo internazionale fra compagnie e aeroporti che eviti questa mancanza di trasparenza nei prezzi degli aerei?

Sollecitiamo il nostro Ministero dei Trasporti ad adottare un’iniziativa in tal senso.

AEREI: E’ VERO LOW COST?


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Ci sono dappertutto. Ci perseguitano. Non mancano mai nessun appuntamento con i consumi o con le utenze.

Sono i costi fissi, i canoni, le ricariche, e via dicendo.

E non mancano nemmeno quando si vola e si acquista un biglietto aereo. Compri un biglietto che si pubblicizza a 50 euro, alla fine ne paghi 80: perchè?

Perchè ci sono le tasse governative, le tasse aeroportuali, il fuel surcharge, i costi assicurativi!

Ma è proprio difficile pensare ad un prezzo "tutto compreso"? E’ impossibile un accordo internazionale fra compagnie e aeroporti che eviti questa mancanza di trasparenza nei prezzi degli aerei?

Sollecitiamo il nostro Ministero dei Trasporti ad adottare un’iniziativa in tal senso.

SICUREZZA STRADALE: LA FINANZIARIA DA’ POCO!


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Meno di 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009: questo il misero resoconto della finanziaria per la sicurezza stradale!

Eppure il Piano Nazionale della sicurezza stradale, l’obiettivo fissato dalla UE di dimezzare entro il 2010 il numero dei morti negli incidenti stradali, gli stessi allarmi lanciati dall’OMS, imponevano molta più attenzione per questo tema.

Ma tant’è, di tutto si parla in questi giorni a proposito di finanziaria, ma mai di un tema così importante e strutturale, che provoca tanti drammi familiari e ingenti costi al sistema sanitario.

Se l’Europa ponesse, oltre ai parametri di Maastricht, anche questi stretti vincoli ai Paesi membri, allora forse anche l’Italia sarebbe finalmente costretta ad investire in sicurezza stradale. Così come stanno facendo ormai da anni Francia, Svezia, Inghilterra e tutti gli altri Paesi europei.Ci rivolgiamo al Ministro dei Trasporti, Di Pietro: combatta per avere più soldi, così come ha giustamente combattuto per le Autostrade!

I REGALI “DIFETTOSI” DI NATALE


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Natale, tempo di regali. Tempo, anche, di prodotti difettosi. E allora è bene ricordare a tutti i consumatori la normativa sugli acquisti con difetti di conformità.

Il Codice Unico del Consumo ha regolato recentemente tutta la materia “calda” della garanzia sui prodotti acquistati dal consumatore. Anche in questo campo la disinformazione regna sovrana, sia fra gli acquirenti che fra gli stessi operatori commerciali. Questa normativa ha finalmente chiarito i tempi e le modalità della garanzia e i diritti dei consumatori, quando vi è un difetto di conformità nella merce acquistata.

CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONILa norma si applica ad ogni tipo di bene di consumo, esclusi energia elettrica, gas ed acqua erogati dalle apposite aziende.

OBBLIGHI DEL VENDITOREL’operatore commerciale deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, quindi immuni da vizi e difetti. Tale conformità è data dai seguenti fattori:

a) il bene è idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo;

b) il bene è conforme alla presentazione fatta dal venditore;

c) l’installazione non comporta alterazioni o difetti dello stesso bene.

DIRITTI DEL CONSUMATOREPer qualsiasi difetto di conformità del bene è responsabile il venditore nei confronti del consumatore. Quindi, l’acquirente deve rivolgersi all’operatore commerciale, e non al produttore. Il venditore, a sua volta, si può rivalere poi sul produttore.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza alcuna spesa, alla sostituzione o riparazione del bene, o addirittura ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, con restituzione integrale di quanto pagato.

In prima battuta, il consumatore chiede, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione; se questo non è possibile, o per eccessiva onerosità o per impossibilità o per ritardata, mancata o dannosa consegna del bene riparato, il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale.

TERMINI DELLA GARANZIAIl venditore è responsabile se il difetto di conformità si presenta entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene, se nuovo; se usato, nel termine di 1 anno.

Il consumatore, però, deve denunciare tale difetto entro 2 mesi dalla sua scoperta.

Attenzione, però, al concetto di difetto di conformità: la legge dà un’indicazione a tal proposito, intendendo sicuro per tale qualsiasi difetto manifestatosi entro 6 mesi dall’acquisto. Quindi, anche se la garanzia è valida per 2 anni, dopo 6 mesi è più difficile provare che il difetto sia “di conformità”.

L’eventuale azione legale deve essere attivata dal consumatore entro 26 mesi dalla consegna del bene.

FORO COMPETENTE

E’ sempre quello di residenza del consumatore.

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Possono avvalersi della facoltà dell’azione inibitoria prevista sempre dal Codice Unico del Consumo.

SICUREZZA STRADALE: LA FINANZIARIA DA’ POCO!


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Meno di 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009: questo il misero resoconto della finanziaria per la sicurezza stradale!

Eppure il Piano Nazionale della sicurezza stradale, l’obiettivo fissato dalla UE di dimezzare entro il 2010 il numero dei morti negli incidenti stradali, gli stessi allarmi lanciati dall’OMS, imponevano molta più attenzione per questo tema.

Ma tant’è, di tutto si parla in questi giorni a proposito di finanziaria, ma mai di un tema così importante e strutturale, che provoca tanti drammi familiari e ingenti costi al sistema sanitario.

Se l’Europa ponesse, oltre ai parametri di Maastricht, anche questi stretti vincoli ai Paesi membri, allora forse anche l’Italia sarebbe finalmente costretta ad investire in sicurezza stradale. Così come stanno facendo ormai da anni Francia, Svezia, Inghilterra e tutti gli altri Paesi europei.

Ci rivolgiamo al Ministro dei Trasporti, Di Pietro: combatta per avere più soldi, così come ha giustamente combattuto per le Autostrade!

I REGALI “DIFETTOSI” DI NATALE


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Natale, tempo di regali. Tempo, anche, di prodotti difettosi. E allora è bene ricordare a tutti i consumatori la normativa sugli acquisti con difetti di conformità.

Il Codice Unico del Consumo ha regolato recentemente tutta la materia “calda” della garanzia sui prodotti acquistati dal consumatore. Anche in questo campo la disinformazione regna sovrana, sia fra gli acquirenti che fra gli stessi operatori commerciali. Questa normativa ha finalmente chiarito i tempi e le modalità della garanzia e i diritti dei consumatori, quando vi è un difetto di conformità nella merce acquistata.

CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

La norma si applica ad ogni tipo di bene di consumo, esclusi energia elettrica, gas ed acqua erogati dalle apposite aziende.

OBBLIGHI DEL VENDITORE

L’operatore commerciale deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, quindi immuni da vizi e difetti. Tale conformità è data dai seguenti fattori:

a) il bene è idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo;

b) il bene è conforme alla presentazione fatta dal venditore;

c) l’installazione non comporta alterazioni o difetti dello stesso bene.

DIRITTI DEL CONSUMATORE

Per qualsiasi difetto di conformità del bene è responsabile il venditore nei confronti del consumatore. Quindi, l’acquirente deve rivolgersi all’operatore commerciale, e non al produttore. Il venditore, a sua volta, si può rivalere poi sul produttore.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza alcuna spesa, alla sostituzione o riparazione del bene, o addirittura ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, con restituzione integrale di quanto pagato.

In prima battuta, il consumatore chiede, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione; se questo non è possibile, o per eccessiva onerosità o per impossibilità o per ritardata, mancata o dannosa consegna del bene riparato, il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale.

TERMINI DELLA GARANZIA

Il venditore è responsabile se il difetto di conformità si presenta entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene, se nuovo; se usato, nel termine di 1 anno.

Il consumatore, però, deve denunciare tale difetto entro 2 mesi dalla sua scoperta.

Attenzione, però, al concetto di difetto di conformità: la legge dà un’indicazione a tal proposito, intendendo sicuro per tale qualsiasi difetto manifestatosi entro 6 mesi dall’acquisto. Quindi, anche se la garanzia è valida per 2 anni, dopo 6 mesi è più difficile provare che il difetto sia “di conformità”.

L’eventuale azione legale deve essere attivata dal consumatore entro 26 mesi dalla consegna del bene.

FORO COMPETENTE

E’ sempre quello di residenza del consumatore.

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Possono avvalersi della facoltà dell’azione inibitoria prevista sempre dal Codice Unico del Consumo.

CALDAIE: LA PROVINCIA DI BARI CONTINUA A VESSARE GLI UTENTI


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Tra i mesi di settembre e dicembre 2006 è in corso l’ennesimo turno di controllo degli impianti termici, da parte della Provincia di Bari, nei comuni al di sotto dei 40.000 abitanti.

Quasi tutte le visite si risolvono sempre con l’elevazione di un verbale a carico dell’utente, addirittura di 92,96 euro per chi non avesse pagato i 15,49 euro dell’autocertificazione, di 77,47 euro per chi avesse pagato, oppure di 46,48 euro per chi li avesse pagato in ritardo.

Ma la visita di controllo non doveva avere alcun onere a carico degli utenti in regola!

E poi, queste sanzioni non hanno eguali in nessuna provincia d’Italia, come non ha eguali il contributo dell’autocertificazione.

Sanzioni applicate lo stesso anche se il consumatore è a posto con i requisiti di sicurezza e di legittimità dell’impianto termico!

E nel caso in cui l’utente non sia in regola, addirittura la Provincia non interviene per ripristinare un minimo di sicurezza, limitandosi solamente a lasciare il verbale suddetto!

In realtà, i controlli degli ultimi mesi sono fuori tempo massimo, poiché il biennio in questione è scaduto a fine 2005. E, dulcis in fundo, il verbale in questione non permette nemmeno la facoltà di ricorso, contravvenendo i disposti dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/00).

La gran parte degli utenti, in realtà, è restata letteralmente disorientata dalle varie proroghe della scadenza del tributo e dalle varie voci che circolavano in merito alla cancellazione della stessa tassa.

Peraltro, siamo al primo biennio dell’applicazione del D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99, e le cui modalità di applicazione sono state nuovamente cambiate dal legislatore con il recente D.L. 192/05, per cui è assolutamente comprensibile il disorientamento dei consumatori in tema.

Né la stessa provincia è indenne da colpe, dato che ha applicato in ritardo le stesse normative, ha fatto male e solo in parte la campagna di informazione per gli utenti, non ha ancora applicato concretamente il protocollo d’intesa fra tecnici manutentori, stessa Provincia e associazioni dei consumatori. Anzi, le stesse associazioni, fra cui la nostra, stanno ancora aspettando, da aprile 2004, il materiale informativo da distribuire ai propri assistiti.

Per tutte queste ragioni chiediamo alla Provincia:

non applicazione di alcuna sanzione per i controlli di questo biennio;

– riduzione del tributo e delle penali al 50% degli importi attuali;

– concertazione con le associazioni dei consumatori e campagna di informazione sulla sicurezza degli impianti termici e sulle relative prescrizioni di legge, data l’enorme confusione in tema.