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I REGALI “DIFETTOSI” DI NATALE

Natale, tempo di regali. Tempo, anche, di prodotti difettosi. E allora è bene ricordare a tutti i consumatori la normativa sugli acquisti con difetti di conformità.

Il Codice Unico del Consumo ha regolato recentemente tutta la materia “calda” della garanzia sui prodotti acquistati dal consumatore. Anche in questo campo la disinformazione regna sovrana, sia fra gli acquirenti che fra gli stessi operatori commerciali. Questa normativa ha finalmente chiarito i tempi e le modalità della garanzia e i diritti dei consumatori, quando vi è un difetto di conformità nella merce acquistata.

CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONILa norma si applica ad ogni tipo di bene di consumo, esclusi energia elettrica, gas ed acqua erogati dalle apposite aziende.

OBBLIGHI DEL VENDITOREL’operatore commerciale deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, quindi immuni da vizi e difetti. Tale conformità è data dai seguenti fattori:

a) il bene è idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo;

b) il bene è conforme alla presentazione fatta dal venditore;

c) l’installazione non comporta alterazioni o difetti dello stesso bene.

DIRITTI DEL CONSUMATOREPer qualsiasi difetto di conformità del bene è responsabile il venditore nei confronti del consumatore. Quindi, l’acquirente deve rivolgersi all’operatore commerciale, e non al produttore. Il venditore, a sua volta, si può rivalere poi sul produttore.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza alcuna spesa, alla sostituzione o riparazione del bene, o addirittura ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, con restituzione integrale di quanto pagato.

In prima battuta, il consumatore chiede, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione; se questo non è possibile, o per eccessiva onerosità o per impossibilità o per ritardata, mancata o dannosa consegna del bene riparato, il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale.

TERMINI DELLA GARANZIAIl venditore è responsabile se il difetto di conformità si presenta entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene, se nuovo; se usato, nel termine di 1 anno.

Il consumatore, però, deve denunciare tale difetto entro 2 mesi dalla sua scoperta.

Attenzione, però, al concetto di difetto di conformità: la legge dà un’indicazione a tal proposito, intendendo sicuro per tale qualsiasi difetto manifestatosi entro 6 mesi dall’acquisto. Quindi, anche se la garanzia è valida per 2 anni, dopo 6 mesi è più difficile provare che il difetto sia “di conformità”.

L’eventuale azione legale deve essere attivata dal consumatore entro 26 mesi dalla consegna del bene.

FORO COMPETENTE

E’ sempre quello di residenza del consumatore.

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Possono avvalersi della facoltà dell’azione inibitoria prevista sempre dal Codice Unico del Consumo.

 

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