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TELEFONIA E DISSERVIZI: ANCHE I CORECOM RIMBORSANO

Mancate accettazioni di recesso, Riscontri ritardati a reclami, servizi e contratti non richiesti, malfunzionamenti e interruzione servizi, ritardate attivazioni, perdite numerazioni, traffico internazionale non riconosciuto: i Corecom di Umbria e Lombardia accolgono quasi del tutto le istanze degli utenti, obbligando Telecom, Vodafone Omnitel e BT Italia agli indennizzi

 Il 27 marzo 2013 il Corecom Umbria, con le delibere n. 18, 21 e 22,  ha esaminato 3 segnalazioni di utenti di telefonia fissa di tipo “affari” Telecom e Vodafone, che lamentavano la ritardata migrazione, nel primo e nel terzo caso da Vodafone a Telecom, nel secondo caso da Telecom a Vodafone (della serie “cambiando l’ordine dei fattori il prodotto, anzi il disservizio, non cambia!). Il primo caso si riferiva a ben 4 utenze “business” ed era anche aggravato dal mancato riscontro ai reclami dell’azienda; il Corecom ha accolto l’istanza  di rimborso di euro 4.000,00 “in toto”, poiché il ritardo ammontava a ben 564 gg., anzi ha un po’ “tirato le orecchie” all’utente, perché avrebbe avuto diritto ad un indennizzo di 5.640 euro (10 euro al g.). Nel secondo caso l’ammontare dell’indennizzo, relativo a due utenze “affari” con ritardata migrazione pari a 159 gg., è stato pari ad euro 3.180, poiché raddoppiato per tutte e due le utenze; e nel terzo caso il risarcimento è stato di euro 6.080, con un ritardo di 385 gg. su una linea e di 223 gg. sulla seconda numerazione (sempre 10 euro al g.). In tutti e 3 i casi il Corecom ha anche disposto il rimborso aggiuntivo di 50 euro per le spese del procedimento. Gli indennizzi in questione sono sempre regolati dalla Delibera AGCOM n. 73/11/CONS.

 Sempre il 27 marzo 2013 il Corecom Umbria, con la DELIBERA n. 13/CR, ha esaminato il caso di un mancato seguito, da parte di Telecom, ad un recesso, con l’aggravante del mancato riscontro a ben due reclami. La questione ha riguardato un’utenza mobile affari, con ben 4 SIM, e con l’indebito pagamento di canoni e tasse di concessione governative successivi alla disdetta del contratto. Ovviamente, l’istanza dell’utente era non solo relativa al rimborso di quanto indebitamente versato, ma anche e soprattutto per il ritardo nel recepimento del recesso e per il mancato riscontro. Il Corecom ha riconosciuto tutte le ragioni dell’utente, annullando le fatture successive alla disdetta, indennizzando per la mancata risposta e disponendo non solo l’indennizzo di euro 437, 87, ma anche il rimborso di 100 euro per le spese del procedimento.

 Sempre in data 27 marzo 2013 il Corecom Umbria, con la Delibera n. 17/CR, ha giudicato il caso di un’utenza affari Vodafone, con ritardata attivazione e interruzione ripetuta e prolungata sia del servizio telefonico che di internet per circa 5 mesi, che ha causato la cessazione contrattuale e la relativa richiesta di risarcimento del danno procurato, oltre ai costi di migrazione ad altro gestore e all’indennizzo per l’ennesimo mancato riscontro da parte dell’operatore telefonico. La difesa di Vodafone, che ha parlato di piccole e quasi insignificanti sospensioni del servizio, comunque sempre ripristinato, è stata giudicata debole da parte del Corecom, che ha accolto, seppure non integralmente, le richieste dell’utente: il mancato funzionamento del servizio è stato quantificato in 10 euro al g. per la linea telefonica e in altrettanti 10 euro per l’adsl, tutto moltiplicato i 115 gg. del la durata del disservizio, per un totale di euro 2.300 e 50 euro di rimborso spese. Non è stata accolta solo la richiesta, secondo noi comunque giusta e motivata, di rimborso dei costi sopportati per la migrazione ad altro gestore.

 Una serie infinita di disservizi, fra cui l’interruzione, la ritardata attivazione, il mancato funzionamento, la perdita della numerazione e ancora il mancato riscontro al reclamo, ha riguardato invece la Delibera del Corecom Umbria n. 19 del 27 marzo 2013. In tal caso l’imputato era ancora Vodafone, ritenuta colpevole di aver lasciato l’utente in questione senza servizi per mesi. Di aver dotato l’utenza di una Vodafone Station difettosa, di non aver dato seguito alla contestazione del consumatore e anche alla sua richiesta di disdetta e di aver addirittura causato la perdita di una numerazione mobile. Il Corecom ha accolto parzialmente le istanze dell’utente, riconoscendogli 1.035 euro per il malfunzionamento, 500 euro per le interruzioni del servizio e 300 euro per la mancata migrazione e per la perdita del numero mobile, per un totale di euro 1.835 euro + 50 euro di spese.

 Infine, sempre il 27 marzo 2013 il Corecom Umbria, con la Delibera n. 20/CR ha dato ragione ad un utente che lamentava contro BT Italia la mancata migrazione, in provenienza da Telecom, l’attivazione ritardata del servizio, ma solo grazie all’intervento di un tecnico di propria fiducia e pagato di tasca propria, la fatturazione dei costi dell’attivazione (!!!), varie sospensioni e malfunzionamento del servizio adsl e, dulcis in fundo, il ritardato rientro nuovamente in Telecom Italia. Anche in tal caso il Corecom ha accolto solo in parte le richieste dell’utente, riconoscendogli solo gli indennizzi per l’interruzione del servizio e per il mancato riscontro al reclamo, per un totale di euro 2.150 + i classici 50 euro di spese.

 In data 22.03.2013 il Corecom Lombardia, con la Delibera n. 8/CR, esaminava un caso di traffico molto elevato di “roaming internazionale” su utenza mobile Vodafone, pari ad euro 12.688,49: l’utente chiedeva il rimborso di tale somma comunque pagata. Il Corecom accoglieva l’istanza, poiché tale traffico non era stato preavvisato, dato che la Delibera AGCOM 326/10/CONS ha previsto sia sistemi di allerta, e dunque di preavviso per l’utente vittima di tali “picchi” elevati di traffico, che sistemi di “tetto di spesa” non valicabile. Il gestore era ritenuto colpevole, non solo in quanto non aveva messo in campo le dovute misure di protezione del consumatore, ma anche perché non aveva nemmeno provato del tutto la giustezza e la riconoscibilità del traffico, e dunque il Corecom gli imponeva il rimborso all’utente di tutto l’importo pagato, nonché l’esborso di 100 euro per le spese del procedimento.

 Infine, sempre in data 22.03.2013 il Corecom Lombardia, con la Delibera n. 9/CR, vagliva una questione, abbastanza “classica”, di servizi non richiesti. Stavolta sul banco degli imputati era BT Italia, poiché aveva applicato indebitamente ad un utente l’aumento della “banda” internet, pur non richiesta, oltre ad altri servizi sempre non richiesti. In verità, il consumatore chiedeva anche il disconoscimento del contratto e il risarcimento dei danni causati dalla difficoltosa migrazione in Telecom e dalla perdita di due linee telefoniche. Il Corecom accoglieva parzialmente le istanze, riconoscendo “solamente” gli indennizzi per i servizi non richiesti, pari comunque alla ragguardevole cifra di euro 3.615 e a 100 euro per le spese sopportate per il procedimento.

 

 

 

 

 

 

 

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