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DISSERVIZI TELEFONICI: QUANDO L’UTENTE HA RAGIONE E QUANDO NO!

In data 11 aprile 2013 l’AGCom, con la Delibera n. 23/13/CIR, ha accolto “in toto” la richiesta di un’utenza imprenditoriale (Azienda Agricola) che aveva lamentato ripetuti malfunzionamenti e l’interruzione del servizio telefonico, da parte di Telecom Italia, per due linee telefoniche nelle annualità 2009 e 2010, causando un notevole danno all’esercizio della stessa attività aziendale. L’azienda telefonica si è difesa, adducendo a motivazione del disservizio la circostanza che il guasto in questione fosse causato da cavi telefonici interrati in un fondo privato, il cui proprietario negava l’ingresso onde poter effettuare la dovuta riparazione. Nel frattempo la Telecom, onde poter erogare un minimo di servizio, provvedeva a trasferire una delle due utenze su borchia GSM, addebitando all’azienda anche i relativi costi e fatturando tutto il relativo traffico, ovviamente anch’esso contestato dall’utente. L’Autorità ha ritenuto la spiegazione e il comportamento di Telecom assolutamente insufficiente e negligente, sia perché comunque l’operatore telefonico è tenuto ad offrire sempre il servizio e ad intervenire in tempo debito per la risoluzione di eventuali problematiche o guasti, sia perché nel caso di che trattasi l’interruzione della linea è stata lunga e addirittura ripetuta, e dunque l’azienda non ha messo in campo le giuste contromisure alternative per garantire il servizio all’utente. Per tutti questi motivi l’AGCom ha deliberato un indennizzo di euro 5.190,00 per la mancata fruizione del servizio ad una delle linee, pari a 519 gg., e di euro 1.850,00 per l’altra linea, a causa di ben 370 gg. di disservizio, calcolandolo tali indennizzi coi parametri della Delibera AGCom n. 73/11/CONS, che impone un risarcimento, nel caso di utenze “business”, di 10 euro al giorno per la mancata fruizione del servizio e di 5 euro al giorno per il disservizio telefonico. Infine l’’Autority ha anche accordato all’utente 100 euro per le spese sostenute per il procedimento.

 Nella stessa data l’AGCom ha esaminato il caso di un’utenza mobile ricaricabile “business” (attività di parrucchiera), che lamentava la sospensione del servizio per 3 gg., che aveva causato l’interruzione d’esercizio, dato che a quella utenza la parrucchiera riceveva normalmente le telefonate di appuntamento dei clienti.

In tal caso l’istanza dell’utente è stata rigettata dall’Autorità perché non è fornita alcuna prova in merito alla segnalazione o al reclamo sul disservizio in questione, e dunque l’azienda telefonica non ha potuto mettere in campo alcuna contromisura in merito, nulla sapendo dell’esistenza dello stesso presunto disservizio.

Questa “piccola” sconfitta del consumatore in questione dimostra l’importanza della tempestività delle segnalazioni di qualsiasi disservizio, che possono e devono essere effettuate soprattutto grazie alle associazioni dei consumatori: in definitiva, se la parrucchiera fosse stata un’iscritta ad un’associazione consumerista, avrebbe saputo che una pronta contestazione le avrebbe dato diritto all’indennizzo.

 

 

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