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AGCOM: CONDANNE PER FASTWEB, VODAFONE E TELECOM

INTERROTTA ILLEGITTIMAMENTE UNA RICHIESTA DI MIGRAZIONE: L’AUTORITY CONDANNA FASTWEB

In data 11 aprile 2013 l’AGCom, con la Delibera n. 269/13/CONS, ha esaminato il caso di una richiesta di migrazione presentata da una consumatrice, ma con la procedura di portabilità interrotta da Fastweb sulla base di una semplice richiesta verbale dell’utente e con la mancata restituzione tempestiva della numerazione all’operatore notificato, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice Unico delle Comunicazioni Elettroniche).

L’operatore telefonico si è difeso dall’accusa, affermando che la volontà del recesso non deve essere manifestata necessariamente per iscritto in quanto, diversamente opinando, la forma ad substantiam sarebbe necessaria non solo per la validità del recesso, ma anche per l’attivazione dei servizi.

L’Autorità ha ritenuto non degno di accoglimento quanto dedotto dalla Fastweb, sottolineando che il recesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS, va presentato nelle modalità previste dall’articolo 5, comma 3, del Regolamento in allegato A alla delibera n. 664/06/CONS, ovvero per iscritto tramite raccomandata A.R. ovvero tramite telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione di successiva conferma con raccomandata A.R.. Non solo, ma l’AGCom ha ritenuto a dir poco contraddittoria la difesa della società per la contestata violazione dell’articolo 19, comma 4, della delibera 4/06/CONS in quanto, da un lato, ha sostenuto che il diritto di recesso esercitato dall’utente tramite una telefonata fosse valido e, dall’altro, non ha poi provveduto a restituire la numerazione all’operatore notificato.

Alla luce di tali considerazioni, l’Autority ha condannato Fastweb ad una sanzione di euro 120.000,00.

Nella stessa seduta la stessa società telefonica è stata invece scagionata da una serie di accuse, riguardanti attività di parziale deconfigurazione delle numerazioni dalla propria rete, in assenza di notifica di espletamento della portabilità da parte dell’operatore notificato, che avevano provocato, a parere di tre utenti interessati, rilevanti e perduranti disservizi sulle utenze in questione, e dall’accusa di aver proceduto, in relazione ad una comunicazione di recesso, ad annullare l’ordine di portabilità del numero da Telecom Italia soltanto dopo circa 40 gg. In tali casi Fastweb se l’è cavata semplicemente per errori e omissioni commessi dalle altre aziende telefoniche implicate nelle vicende, frutto anche di una normativa un po’ troppo burocratica, farraginosa e complicata che, proprio nei casi di migrazione e di recesso, fa sì che ci sia il classico rimpallo di responsabilità fra i soggetti coinvolti, con decisioni finali che non hanno nessun colpevole e che rendono urgente una modifica della normativa in merito.

 TARDIVA COMUNICAZIONE AD AGCOM DELLA VARIAZIONE TARIFFE: CONDANNATA VODAFONE

Sempre nella stessa data DEL 11.04.2013 l’AGCom, con la Delibera n. 270/13/CONS, ha comminato un’ordinanza ingiunzione alla Vodafone per la violazione dell’articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS e dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il procedimento è stato avviato all’esito della valutazione dell’attività di rimodulazione dei piani tariffari che l’operatore telefonico ha avviato nel mese di settembre 2012, con decorrenza dal successivo 5 novembre.

Vodafone si è difesa, affermando di aver comunicato la modifica dei piani tariffari ai clienti interessati dalla rimodulazione, sostenendone la chiarezza espositiva e la soddisfacente recettività del messaggio da parte degli utenti.

Ma l’Autority ha ritenuto che la questione da esaminare atteneva sia agli strumenti utilizzati dalla Società per comunicare l’aggiornamento tariffario, sia all’adeguatezza ed alla completezza del testo diffuso dall’operatore per informare la propria clientela.

Quindi, se da un lato l’operatore ha dimostrato di aver preavvisato nei tempi effettivi e nelle giuste modalità gli utenti interessati dalle rimodulazioni tariffarie, dall’altro non hanno trovato accoglimento le argomentazioni difensive prospettate in merito alla trasmissioni delle informazioni relative a tali variazioni alle istituzioni interessate, ovvero agli indirizzi pianitariffari@agcom.it e pianitariffari@supermoney.eu. Nel caso in esame, la Società ha trasmesso le informazioni in data 30 dicembre 2012, con un oggettivo ritardo rispetto alle tempistiche indicate nella relativa normativa, e per questa oggettiva inottemperanza l’Autorità alla fine ha comminato una sanzione di euro 58.000,00, scagionando però Vodafone dall’accusa di non aver avvisato per tempo e con le giuste modalità i consumatori interessati, e stabilendo un’ulteriore istruttoria per la presunta inosservanza dei limiti tariffari per gli sms.

 SERVIZI NON RICHIESTI: CONDANNATA LA TELECOM

L’AGCom, con la Delibera n. 271/13/CONS del 11.04.2013, ha comminato un’ordinanza ingiunzione a Telecom Italia per la violazione dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, allegato A della delibera n. 664/06/CONS.

La Delibera ha riguardato ben 4 casi di attivazione di servizi non richiesti da parte dell’operatore telefonico ma, se per tre casi l’Autority ha ritenuto di escludere responsabilità di Telecom, per un’utenza invece l’azienda è stata considerata colpevole, poiché la Società non ha fornito alcun riscontro atto a dimostrare la reale volontà contrattuale del cliente né la presenza sul sistema CRM di un numero di cellulare (inserito dopo il contatto inbound al n. 191), e quindi non vi è stata la prova di un’attività fraudolenta. L’AGCom ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità dell’operatore, pur considerando, ai fini della quantificazione della sanzione, la circostanza che l’operatore, a seguito della ricezione della welcome letter da parte dell’utente, abbia tempestivamente gestito il disconoscimento stornando gli unici importi addebitati per l’attivazione. Non solo, nei tre casi in cui la Telecom è stata scagionata, aveva prontamente rimborsato gli importi indebitamente pagati dagli utenti, anzi riconoscendo loro anche un indennizzo, mentre nel quarto caso questo non era nemmeno successo. Ma soprattutto l’azienda telefonica se l’è cavata soprattutto perché è riuscita a dimostrare che le attivazioni indebite siano state richieste al 191 in modo fraudolento, provocando un danno sia agli utenti interessati che alla stessa Telecom, che così è stata alla fine sanzionata con “soli” 58.000 euro.

 

 

 

 

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