Polidream > Lo sportello del consumatore > Utenze (acqua, luce, gas, tel, TV) > SKY, WIND E TELECOM CONDANNATE DAI CORECOM

SKY, WIND E TELECOM CONDANNATE DAI CORECOM

Il 10 maggio 2013 il Corecom Friuli Venezia Giulia, con la DELIBERA n. 35/2013, ha vagliato il caso di un cliente Sky dal 2002, che nel 2010 decide di aderire ad una nuova offerta promozionale che prevedeva il pagamento di circa 900 euro per il primo anno. Invece a dicembre 2010 si vede recapitare una prima fattura di oltre 1.300 euro, e prontamente provvede ad elevare una contestazione. A Gennaio 2011 giunge un’altra fattura elevata, di circa 1.200 euro, e di nuovo l’utente torna a reclamare. Mentre il servizio clienti di Sky accettava tali reclami, già alcuni addetti del recupero credito cominciano a tempestare di telefonate il consumatore, dicendogli di pagare e, dulcis in fundo, il servizio viene addirittura sospeso. Giungeva anche un’ennesima fattura contenente la “penale decoder”, anch’essa prontamente contestata. Insomma, un autentico guazzabuglio kafkiano, al quale molti utenti sono ormai abituati! Ovviamente l’utente, non riuscendo a venire a capo della questione con reclami e conciliazione, alla fine si vede costretto a ricorrere al Corecom, chiedendo non solo lo storno di tutte le somme, ma anche un adeguato indennizzo per il danno subito. Il Corecom del Friuli afferma subito la sua incompetenza in tema di danni, e infatti non è esso l’organismo deputato a stabilire la legittimità e l’entità del danno subito, ma accoglie praticamente le altre istanze del consumatore, stornando tutti gli importi fatturati, tranne quelli del servizio realmente goduto, e stabilendo anche un rimborso di 50 euro per le spese procedurali.

 Sempre per quanto riguarda Sky, il Corecom Basilicata ha esaminato un caso di un utente che lamentava il mancato seguito ad una regolare disdetta, con l’emissione di un’indebita fattura, chiedendo altresì un adeguato indennizzo per il disservizio subito. E anche in tal caso il Corecom non ha mancato di accogliere le istanze del consumatore, che si è visto restituire quasi integralmente l’importo della fattura indebitamente pagata, pari ad euro 223,37, con la sola deduzione dei giorni di usufruizione del servizio e dei costi vivi sostenuti per il recesso anticipato, oltre ad un indennizzo calcolato in base ai parametri della Delibera AGCom 73/11/CONS e alle spese procedurali: in totale euro 409,29.

Sempre il 10 maggio 2013 il Corecom FVG, con la delibera n. 34/2013, ha risposto positivamente alle richieste di un utente business che lamentava l’omessa portabilità da parte di Wind a due numerazioni, il mancato riscontro ai reclami, nonché l’indebita fatturazione. Addirittura in tal caso non perveniva alcuna memoria difensiva da parte del gestore telefonico, e pertanto diventava gioco facile per il Corecom dare ragione all’istante, decidendo i relativi indennizzi in base alle disposizioni della Delibera 73/11/CONS in merito alla mancata portabilità, calcolandoli al doppio in quanto utenza affari e su due utenze, giungendo così ad euro 4.860,00 (10 euro al giorno per 243 gg. x 2 utenze), e in merito al mancato rispetto degli oneri informativi, calcolato in euro 364,50 (1,50 euro al g.), oltre a 200 euro per le spese procedurali: niente male come indennizzi!

Nella stessa data il Corecom FVG, con la Delibera n. 31/2013, ha esaminato un classico caso di interruzione del servizio, operato sempre da parte di Wind nei confronti di un consumatore, rimasto senza linea telefonica per ben 23 giorni. Anche in tal caso il Corecom non ha fatto altro che applicare il parametro di 10 euro la giorno, previsto dalla predetta Delibera AGCom 73/11/CONS, erogando all’utente un indennizzo di 230 euro, oltre alle spese procedurali, pari a 100 euro.

Infine il 4 giugno 2013 il Corecom FVG, con la delibera n. 36/2013,  ha esaminato il caso di un utente che lamentava la ritardata fatturazione di un traffico elevato ed anomalo da parte di Telecom Italia. Nella fattispecie il consumatore si era visto addebitare a luglio 2011 una fattura di euro 2.780,00, recante traffico risalente ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2010: sia il reclamo che la relativa procedura di conciliazione si chiudevano, purtroppo, negativamente, poiché il gestore telefonico non ammetteva ragioni e riteneva di essere nella legittimità, poiché il traffico era stato effettuato, seppure un anno prima. Il Corecom, nella sua decisione, ricorda a Telecom Italia che la Delibera AGCom n. 417/08/CONS regola la materia della fatturazione ritardata del traffico, ponendo paletti ben precisi, ovvero: occorre inviare una fattura separata o una fattura unica, nella quale tale traffico sia però separato; occorre dare motivazione del ritardo; bisogna dettagliare i consumi e, dulcis in fundo, offrire all’utente la possibilità di rateizzare. Tutti requisiti assolutamente mancanti nel caso in questione, ragion per cui il Corecom ha dato ragione all’utente, intimando al gestore lo storno integrale della fattura e il rimborso di 100 euro per le spese procedurali.

 

 

Elenco delle attività commerciali convenzionate

Leggi tutto

Consumatori e benessere degli animali

Leggi tutto

Archivio dei bollettini d'informazione

Leggi tutto