LAVANDERIE E DANNI AI CAPI

Le lavanderie sono responsabili degli eventuali danni ai capi di abbigliamento, in quanto il lavoro richiesto dal consumatore deve essere eseguito a regola d’arte, così come disposto dagli articoli 1668, 2224 e 2226 del Codice Civile.

Sono assolutamente nulle quelle disposizioni che molte lavanderie riportano nelle cedole di ricevuta dei capi, laddove si afferma che il cliente, in caso di danni, ha diritto ad un indennizzo pari massimo a 7 volte il costo dello stesso lavaggio.

La lavanderia, in caso di danneggiamento, deve rimborsare al consumatore il valore che aveva il capo al momento della consegna. A meno che non riesca a dimostrare che l’etichetta della composizione del tessuto e della relative disposizioni per il lavaggio è errata. In tal caso il consumatore può chiedere il rimborso al negoziante dal quale ha acquistato il capo.

Per tutte le eventuali controversie, sono competenti gli Sportelli di Conciliazione della Camere di Commercio, ai quali si può accedere tramite le sedi Polidream, costituite nell’ambito del progetto "Il consumATTORE in Puglia".

 

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